L’amministrazione di sostegno, istituita con legge n. 6 del 2004, è una misura di tutela giuridica per tutte quelle persone che a causa di un’infermità o di una menomazione di carattere temporaneo o permanente, non sono più in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi di natura personale e/o patrimoniale. L’amministrazione di sostegno è, dunque, uno strumento diretto ad affiancare al soggetto debole una persona che possa rappresentarla (agendo in suo nome e per suo conto) o assisterla (agendo insieme alla persona interessata) mediante interventi di aiuto temporaneo o permanente nel compimento di determinate attività (ad esempio: presentare a u ci pubblici e privati richieste di sussidi, contributi; effettuare adempimenti di natura scale e amministrativa; stipulare contratti inerenti a rapporti bancari, acquisire referti e cartelle cliniche nonché ogni altra informazione di natura sanitaria e prestare il consenso informato per determinati trattamenti sanitari).
I presupposti per richiedere la nomina di un Amministratore di sostegno sono quindi: l’infermità o la menomazione sica o psichica e l’impossibilità conseguente a provvedere ai propri interessi.
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno
La richiesta di nomina di un amministratore di sostegno si attiva mediante presentazione di un ricorso al giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.
Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni utili a fornire al giudice tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del futuro beneficiario, la sua “fotografia”.
È necessario spiegare le ragioni per le quali si richiede la nomina: descrivere le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario. In caso d’urgenza, infatti, è possibile chiedere al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio affinché questo possa essere autorizzato a compiere gli atti imminenti.
In questo caso la nomina avverrà in tempi molto brevi.
Nella procedura ordinaria il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
I soggetti che possono presentare il ricorso
Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentato dai seguenti soggetti: il beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore, il pubblico ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
Le attività e la decisione del giudice tutelare
Il giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell’udienza in cui deve sentire personalmente l’interessato. Nel caso in cui la persona interessata si trovi impossibilitata a raggiungere la sede del giudice tutelare, è necessario presentare la documentazione medica che attesti la predetta impossibilità. Solo in questa evenienza il giudice, se lo ritiene opportuno, può recarsi nel luogo in cui questa si trova.
Il decreto del giudice è l’atto con il quale vengono conferiti i poteri all’amministratore di sostegno. Il decreto può essere modificato o revocato qualora si modi chino le condizioni che hanno reso necessaria la sua adozione.
L’amministratore di sostegno
È la persona nominata dal giudice tutelare al ne di assistere, sostenere, rappresentare chi si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Qualora l’impossibilità sica o psichica abbia carattere transitorio, la nomina può essere a tempo determinato.
Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare deve sempre rispettare la volontà del beneficiario. In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il giudice tutelare nella scelta deve preferire, ove possibile, le seguenti persone: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre o la madre, il figlio o fratello o sorella un parente entro il quarto grado oppure il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, può nominare ad amministratore di sostegno anche altra persona idonea (diversa dalle persone di cui sopra), un’associazione o fondazione.
Dal mese di dicembre 2009 la Provincia di Bolzano, Ripartizione famiglia e politiche sociali, ha istituito un elenco di persone debitamente formate disponibili a svolgere come volontari l’attività di amministratori di sostegno. Il registro è gestito dall’Ufficio provinciale soggetti portatori di handicap e invalidi civili.
I poteri dell’amministratore di sostegno
I poteri dell’amministratore di sostegno si evincono dal contenuto del decreto di nomina e dalle successive eventuali autorizzazioni del giudice tutelare.
L’amministratore di sostegno può avere poteri sia in assistenza, sia in sostituzione del beneficiario.
L’individuazione dei poteri dell’amministratore di sostegno consente la definizione dei poteri che rimangono in capo al beneficiario. L’amministratore di sostegno potrà sostituirsi al beneficiario solo ed esclusivamente in quelle attività espressamente autorizzate dal giudice tutelare.
Infatti, il ne dell’amministrazione di sostegno è proprio quello di intervenire a sostegno del beneficiario con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire.
I doveri dell’amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno deve:
- rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario, se possibile informarlo circa gli atti da compiere e in caso di dissenso con il beneficiario stesso informare il giudice tutelare
- continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l’amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)
- presentare annualmente al giudice tutelare una relazione relativa all’attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- al momento dell’assunzione dell’incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell’incarico
La gratuità dell’incarico
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico ma possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e, in taluni casi, un’equa indennità stabilita dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L’equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono comunque mai tradursi in un compenso.
Cessazione dell’incarico e sostituzione
I soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno possono anche presentare la richiesta motivata al giudice tutelare per la cessazione o per la sostituzione dell’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno cessa inevitabilmente al momento del decesso del beneficiario. In questo caso è necessario darne pronta comunicazione al giudice tutelare dimettendo certificato di morte e una breve relazione conclusiva delle attività svolte sino alla data di chiusura del procedimento.
I costi del procedimento
Non sono previste spese per il procedimento. Il ricorso può essere presentato personalmente e, quindi, senza l’assistenza di un avvocato salvo casi particolarmente delicati tanto sotto il pro lo personale che patrimoniale.
L’ufficio competente al quale rivolgersi per ricevere semplici informazioni o consulenze individuali sull’amministrazione di sostegno è la Federazione provinciale delle associazioni sociali di Bolzano.
Per informazioni
www.retecivica.bz.it/it/servizi/servizi-categorie.asp?bnsvf_svid=1007163
24. Politiche sociali
Unità organizzativa competente
24.3. Ufficio Persone con disabilità
Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1,
39100 Bolzano
T 0471 41 82 71
F 0471 41 82 99
persone.disabilita@provincia.bz.it
PEC: disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it
www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita